Formazione e riconoscimenti nelle professioni olistiche.
Si ritorna sull’argomento della formazione nelle discipline olistiche, o meglio, in tutte quelle professioni non regolamentate da Albi o Registri professionali riconosciuti – le professioni ex Legge 4/2013.
Questo è un tema che tocchiamo ampiamente in classe, nel corso dell’edizioni dell’Avvio Professionale di Durga, Start.
Come ho spiegato nel precedente articolo, non esiste un percorso formativo ufficiale, perché non esiste una professione ufficiale, esistono invece dei percorsi formativi realizzati da “scuole” o, per meglio dire, da enti formativi.
Notate che ho indicato tra virgolette i termine scuola, in quanto il MISE (il Ministero dello Sviluppo Economico, da cui dipendiamo), è bene saperlo, si è espresso recentemente (giugno 2016) indicando una serie di termini vietati nel nostro mondo delle Professioni non Organizzate, in quanto potrebbero indurre in inganno il cliente.
Il libero cittadino fruitore, infatti potrebbe essere portato a credere che si tratti di Scuole, Diplomi e Accreditamenti analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato o dalle sue emanazioni o istituti, quali le Regioni, il MIUR, Accredia… Se dunque un tempo era consueto per un ente privato definirsi ”Scuola” ora questo termine è riservato esclusivamente alle Scuola riconosciute dallo Stato o da chi per lui, così vale per gli altri termini interdetti.
Attestazione di Qualità
L’Ente formativo (dunque abituiamoci a non chiamarli più ‘Scuola’) rilascia all’allievo un’Attestazione di Partecipazione (e non un ”Diploma” dunque) a seguito del completamento del percorso di studi e di superamento di eventuali prove d’esame. Questo titolo ha validità privata e interna: dal punto di vista formale il riconoscimento è fine a se stesso non essendo, come detto, una professione riconosciuta.
Quando l’Ente formativo privato che eroga la formazione, è affiliato a sua volta ad un’Associazione, è da una parte tenuto a rispettarne i vincoli di monte ore e di contenuti del programma affinché il proprio corso erogato sia valido per il riconoscimento da parte dell’Associazione stessa. Dall’altra, il titolo di studi rilasciato al termine del percorso di studi, permette ai suoi studenti di ottenere l’Attestato di Qualità Professionale (o più precisamente Attestazione di Qualità del Servizio Professionale Erogato) con la possibilità di iscrizione ad un registro o elenco professionale della stessa Associazione, dunque privato.
Nota bene che NON si tratta di Albi Professionali, bensì di registri privati o elenchi, detenuti dalle stesse Associazioni e sovente non univoci (possono esserci più d’un registro degli Shiatsuki, ad esempio).
Ciò che va detto è il tipo di responsabilità verso i propri clienti, che si limita all’erogazione del servizio e non del merito, come spiegherò più avanti.
Infatti la normativa prevede che per le professioni intellettuali (la categoria a cui afferiscono gli Operatori Olistici in genere), l’obbligo contrattuale del professionista non consiste nel raggiungimento di un determinato risultato, bensì relativamente alla tipologia e modalità dell’erogazione del servizio, come può essere per l’acquisto di un prodotto.
Il professionista non regolamentato, ha quindi solo un obbligo di utilizzare i mezzi a propria disposizione che, nella fattispecie, sono determinati dalle capacità acquisite tramite percorsi formativi qualificati e dalla comprovata attestazione di averli appresi.
Se quindi:
- da un lato non vi è un obbligo di formazione specifica per poter esercitare una professione rientrante tra quelle non regolamentate,
- da un punto di vista di responsabilità contrattuale (quindi verso i propri clienti) è opportuno avere una formazione qualificata e accertata dall’ente formativo.
L’art. 1176 del codice civile richiede infatti che nell’esecuzione delle proprie attività il professionista si adoperi con la diligenza del buon padre di famiglia, ma essendo estremamente aleatoria la misurabilità di questo tipo di diligenza in determinate professioni, indubbiamente in caso di controversia il punto di partenza è la verifica del rispetto di questo obbligo contrattuale tramite la verifica delle capacità professionali acquisite e riconosciute al professionista.
In buona sostanza un percorso formativo di qualità e accreditato presso associazioni stabili, organizzate e con ampia diffusione territoriale, potrebbe rappresentare un elemento a favore del professionista chiamato in causa dal cliente insoddisfatto delle prestazioni ricevute.
Ricordiamo che la finalità primaria della L. 4/2013 era proprio quella di tutelare il cliente finale riconoscendo figure professionali non rientranti nelle professioni appartenenti a specifici ordini, e pertanto affinché il cliente finale sia effettivamente sicuro di affidarsi ad una persona competente e qualificata, potrà basarsi solo sul curriculum formativo dello stesso.
Dall’altra questa legge rappresenta anche un monito per chi intende operare come professionista, affinché si “attrezzi” per farlo con competenza e coscienza. E, per concludere, la giurisprudenza riconosce altrettanto merito alla formazione continua, pertanto l’aggiornamento diventa determinante anche per gli aspetti di responsabilità civile di cui sopra, oltre che per ragioni di affinamento delle proprie competenze e quindi di capacità di stare sul mercato.
Amedeo Zoggia
Commercialista – Operatore Tuinà – Docente a Durga